Decreto Rilancio – Interventi per le imprese

Vi riassumiamo i contenuti del decreto Legge “Rilancio” del 19/5/2020 n. 34 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la premessa che per avere piena applicabilità, oltre alla conversione in Legge che potrebbe modificarne il testo, necessita anche la pubblicazione di ulteriori provvedimenti cui lo stesso Decreto rimanda.

Punto 1) Riduzione del versamento IRAP (art. 24)
Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 250 milioni di euro, non verseranno il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020

Punto 2) Contributo a fondo perduto (art. 25)
Per le imprese e i soggetti titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro e il cui fatturato di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019, spetterà un contributo a fondo perduto, determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra i ricavi o compensi di aprile 2019 e quelli di aprile 2020:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 400.000;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra € 400.000 e € 1.000.000;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra € 1.000.000 e € 5.000.000,
    con un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per le società.
    Il contributo spetta comunque (quindi, anche in mancanza di una diminuzione dei ricavi o compensi ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
    I professionisti, seppure menzionati tra i soggetti beneficiari, sono di fatto esclusi in quanto la norma prevede l’esclusione dal beneficio:
  • Per i professionisti iscritti a casse di previdenza;
  • Per i professionisti che, essendo iscritti alla gestione separata INPS, hanno diritto al bonus di 600 euro.
    Per determinare i suddetti ricavi o compensi si fa riferimento alla data di effettuazione della cessione dei beni o della prestazione di servizi (cosa non sempre semplice, soprattutto per quanto riguarda i servizi).
    Il suddetto contributo non sarà tassabile ne ai fini irpef/ires che ai fini irap.
    La richiesta sarà effettuata in via telematica entro sessanta giorni da quando, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà attivata la relativa procedura.

Punto 3) Bonus inps (art. 84)
L’indennità relativa agli iscritto AGO e Gestione separata sarà automatica e sempre di 600 euro per la mensilità di aprile per coloro che già ne hanno beneficiato nel mese di marzo 2020.
Per la mensilità di maggio salirà a 1000 euro a condizione che nel bimestre marzo – aprile 2020 vi sia stata una diminuzione del reddito di almeno il 33% rispetto allo stesso bimestre dell’anno precedente.
Il reddito alla base di tale calcolo andrà determinato con il criterio di cassa (incassi meno spese) e portando in deduzione le quote di ammortamento rapportate al periodo.
Ad artigiani, commercianti e coltivatori diretti non spetterà tale bonus per il mese di maggio, essendo beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25. (punto 2))

Punto 4) Proroga dei versamenti
I versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 e prorogati al 31 maggio 2020 dagli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia, nonché i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio prorogati al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del DL Liquidità sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020, con possibilità di rateizzarli in un massimo di quattro rate. (artt. 126 e 127)
Le somme dovute in base agli avvisi bonari, comprese le rate, il cui pagamento scade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (art. 144).
Sono altresì prorogati al 16 settembre 2020 i versamenti, il cui termine scade tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, relativi agli atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione e avvisi di liquidazione emessi ai fini dell’imposta di registro (art. 149)
Per i carichi affidati agli agenti della riscossione scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 il termine di versamento è prorogato al 30/9/2020 (art. 154)
Per le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo già in essere alla data dell’8/3/2020 e per quelle concesse fino al 31/8/2020 la decadenza si ha in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, e non di cinque, come prevede la norma a regime (art. 154).
Il mancato versamento delle rate scadenti nel 2020 relative alla cosiddetta rottamazione – ter, non determina la decadenza dal beneficio purché esse siano versate entro il 10 dicembre 2020 (art. 154).
Nel caso in cui, al 31/12/2019, si fosse decaduti dalla rottamazione ter, è possibile rateizzare le somme ancora dovute secondo i principi ordinari (art. 154).

Punto 5) Altre misure
Mini proroga rivalutazione partecipazioni non quotate e terreni. E’ possibile rivalutare i suddetti cespiti posseduti alla data del 1° luglio 2020 effettuando il giuramento della perizia e il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva entro il 30/9/2020. L’aliquota dell’imposta sostitutiva rimane ferma all’11%. (art. 137)

Proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 della fine del periodo transitorio durante il quale, i soggetti non ancora in possesso del registratore telematico, possono inviare i corrispettivi entro il mese successivo al mese di competenza, continuando a certificare le operazioni con le precedenti modalità (vecchio scontrino fiscale o ricevuta fiscale) (art. 140).
Slittamento della lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021 (art. 141)
Modifica degli ISA per tener conto delle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria (art. 148).
Abolizione della prima rata IMU su immobili stabilimenti balneari e termali, immobili categoria D/2, immobili agriturismo, case vacanze B&B, affittacamere e simili (art. 177)
Bonus 500 euro per gli edicolanti (art. 189).